MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 5
maggio 2011
Incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti solari fotovoltaici. (11A06083)
(GU
n. 109 del 12-5-2011)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ed
in particolare: l'art. 23 relativo ai principi generali per la
ridefinizione dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta
da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, con particolare
riferimento all'efficacia e all'efficienza degli incentivi, alla
riduzione degli oneri in capo ai consumatori, alla gradualita' di
intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati, alla
flessibilita' della struttura dei regimi di sostegno per tenere
conto dell'evoluzione dei meccanismi di mercato e delle tecnologie
delle fonti rinnovabili, con motivi di esclusione dagli incentivi
stessi; l'art. 25, comma 9, il quale prevede che le disposizioni del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si
applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011;
l'art. 25, comma 10, il quale prevede che, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,
l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al
termine di cui al comma 9 e' disciplinata con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:
a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica
cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le
tariffe incentivanti; b) determinazione delle tariffe incentivanti
tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi
di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri
dell'Unione europea; c) previsione di tariffe incentivanti e di
quote differenziate sulla base della natura dell'area di sedime; d)
applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente
comma;
Visto l'art. 10, comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 28 del 2011, il quale dispone, che dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto, per gli impianti solari
fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole,
l'accesso agli incentivi statali e' consentito a condizione che, in
aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2 dello stesso decreto:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW
e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli
impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2
chilometri; b) non sia destinato all'installazione degli impianti
piu' del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella
disponibilita' del proponente;
Visto che il medesimo art. 10, ai commi 5 e 6,
dispone che le condizioni di cui al comma 4 non si applicano ai
terreni abbandonati da almeno cinque anni, nonche' agli impianti
solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole
che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata
in vigore del citato decreto o per i quali sia stata presentata
richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011,
a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un
anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Vista la legge 4 agosto 1978, n. 440, recante
norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o
insufficientemente coltivate, ed in particolare gli articoli 2 e 4
con i quali, rispettivamente, sono definite le terre incolte o
abbandonate ed e' attribuito alle regioni il compito di determinare
le singole zone del territorio di loro competenza caratterizzate da
fenomeni di abbandono;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, che prevede che il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o
piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, attraverso una
specifica tariffa di importo decrescente e di durata tali da
garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di
esercizio;
Visti i decreti del Ministro delle attivita'
produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, del 5 agosto 2005, n. 181 e del
15 febbraio 2006, n. 38 (nel seguito: i decreti ministeriali 28
luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali e' stata data prima
attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del
citato decreto legislativo n. 387 del 2003;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 23 febbraio 2007, n. 45 (nel seguito: decreto
ministeriale 19 febbraio 2007), con il quale e' stata data nuova
attuazione a quanto disposto dal citato art. 7, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 2 marzo 2009, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 2009, n. 59 (nel seguito: decreto ministeriale 2
marzo 2009), con il quale si e' provveduto ad integrare il citato
decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo
economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197
del 24 agosto 2010 (nel seguito: decreto ministeriale 6 agosto
2010), con il quale sono stati aggiornati i criteri per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte
solare fotovoltaica;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il
quale dispone, tra l'altro, che non e' sottoposta ad imposta
l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti
rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, recante Codice dell'ordinamento militare;
Considerata la continua evoluzione della
tecnologia, e in particolare la significativa riduzione dei costi
dei componenti e dei sistemi fotovoltaici;
Considerati i livelli ed i sistemi di
incentivazione dell'energia elettrica solare fotovoltaica assicurati
in altri Stati membri dell'Unione europea;
Ritenuto che l'incentivazione della produzione
di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrano in
esercizio successivamente al 31 maggio 2011 debba essere attuata
tramite una progressiva diminuzione delle tariffe che, da un lato,
miri ad un allineamento graduale dell'incentivo pubblico con i costi
delle tecnologie, in linea con le politiche adottate nei principali
Paesi europei e, dall'altro, mantenga stabilita' e certezza sul
mercato;
Considerato che, in base all'evoluzione dei
costi tecnologici, si prevede il raggiungimento entro pochi anni
della cd. grid parity, ossia alla convenienza economica dell'elettricita'
fotovoltaica rispetto a quella prelevata o immessa in rete, per le
installazioni piu' efficienti, condizione che fa ritenere non piu'
necessario il mantenimento di uno schema di sostegno pubblico a
decorrere dal raggiungimento di tale condizione;
Ritenuto pertanto opportuno sviluppare la
potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono
ottenere le tariffe incentivanti, di cui all'art. 25, comma 10, del
decreto legislativo n. 28 del 2011 secondo obiettivi temporali che
assicurino una crescita graduale della potenza stessa negli anni, in
modo da usufruire dei miglioramenti della tecnologia sotto il
profilo dei costi e dell'efficienza, che diano prospettiva di
crescita di lungo termine agli investitori e all'industria di
settore, con un minore impatto della spesa annua aggiuntiva su
prezzi e tariffe dell'energia elettrica;
Considerato che, sulla base delle previgenti
disposizioni di sostegno al fotovoltaico e dei dati sugli
investimenti effettuati e in corso di realizzazione, l'onere
gravante sugli oneri di sistema del settore elettrico dovrebbe
raggiungere, dal 2011, il valore di circa 3,5 miliardi di euro
annui;
Considerato opportuno adottare un metodo che
colleghi l'andamento tariffario programmato e le eventuali ulteriori
riduzioni all'andamento della potenza installata, rispetto ad
obiettivi fissati in termini programmatici;
Ritenuto opportuno prevedere, a tutela degli
investimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, un
regime transitorio, fino al 31 dicembre 2012, nell'ambito di un
contingente di potenza per i grandi impianti, per dare gradualita'
al processo di ridefinizione della disciplina vigente ed assicurare
il controllo degli oneri conseguenti;
Ritenuto di dover intervenire anche sulle
modalita' di riconoscimento e valorizzazione degli interventi che
realmente promuovono l'integrazione architettonica al fine di
perseguire maggiormente l'obiettivo di orientare il processo di
diffusione del fotovoltaico verso applicazioni piu' promettenti, in
termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico,
e che consentano minor utilizzo del territorio;
Ritenuto opportuno, anche alla luce dei
probabili effetti conseguenti all'attuazione della direttiva
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009
che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra, introdurre, a decorrere dal 2013,
un sistema di incentivazione basato su tariffe omnicomprensive per
l'energia prodotta e immessa in rete e tariffe premio per l'energia
prodotta e autoconsumata;
Ritenuto inoltre di dover confermare le
disposizioni a favore dell'innovazione tecnologica del settore e
dello sviluppo di tecnologie innovative per la conversione
fotovoltaica;
Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il
proprio parere nella seduta del 28 aprile 2011;
Emana il seguente decreto:
Titolo I
Disposizioni comuni
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per incentivare la
produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo
sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.
2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, il presente decreto
si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in
data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un
obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di
circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato
annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.
Art. 2
Criteri generali del regime di sostegno
1. Il regime di sostegno e' assicurato secondo obiettivi indicativi
di progressione temporale della potenza installata coerenti con
previsioni annuali di spesa.
2. Fatte salve le disposizioni transitorie per
l'accesso agli incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il
superamento dei costi annui indicativi definiti per ciascun anno o
frazione di anno non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma
determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo
successivo, tenuto conto del costo indicativo cumulato annuo di cui
all'art. 1, comma 2.
3. Al raggiungimento del minore dei valori di
costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, possono essere riviste le modalita'
di incentivazione di cui al presente decreto, favorendo in ogni caso
l'ulteriore sviluppo del settore.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni: a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova
dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle
quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo
protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella
Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti; b) «costo di
investimento»: totale dei costi strettamente necessari per la
realizzazione a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico; c) «data
di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: e' la prima
data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti
condizioni: c1) l'impianto e' collegato in parallelo con il sistema
elettrico; c2) risultano installati tutti i contatori necessari per
la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con
la rete; c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi
alla regolazione dell'accesso alle reti; d) «energia elettrica
prodotta da un impianto fotovoltaico» e': d1) per impianti connessi
a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica
misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente
continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia
resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto
responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o
alta tensione per l'immissione nella rete elettrica; d2) per
impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia
elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della
corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale
trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa
disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto
responsabile e immessa nella rete elettrica; e) «impianto
fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: e' un impianto di
produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della
radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto
principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel
seguito denominati moduli, uno o piu' gruppi di conversione della
corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici
minori; f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche
innovative»: e' l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli non
convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per
sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti
costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato
4; g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: e'
l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le
modalita' individuate in allegato 2; h) «potenza nominale (o
massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico»: e' la
potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle
singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di
ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto,
misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a); i)
«potenziamento»: e' l'intervento tecnologico eseguito su un impianto
entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un
incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta
di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non
inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva
dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l); l)
«produzione aggiuntiva di un impianto»: e' l'aumento, ottenuto a
seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia
elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua media
prima dell'intervento; per i soli interventi di potenziamento su
impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la
produzione aggiuntiva e' pari all'energia elettrica prodotta
dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento,
moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale
dell'impianto e la potenza nominale complessiva dell'impianto a
seguito dell'intervento di potenziamento; m) «produzione annua media
di un impianto»: e' la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori
dell'energia elettrica effettivamente prodotta negli ultimi due anni
solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto
eccedenti le ordinarie esigenze manutentive; n) «punto di
connessione»: e' il punto della rete elettrica, di competenza del
gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato
alla rete elettrica; o) «rifacimento totale»: e' l'intervento
impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in
esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con
componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata; p)
«servizio di scambio sul posto»: e' il servizio di cui all'art. 6
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive
modifiche ed integrazioni; q) «GSE»: e' il Gestore dei servizi
energetici - GSE S.p.a.; r) «sistema solare fotovoltaico a
concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione»: e' un
impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione
diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico;
esso e' composto principalmente da un insieme di moduli in cui la
luce solare e' concentrata, tramite sistemi ottici, su celle
fotovoltaiche, da uno o piu' gruppi di conversione della corrente
continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici
minori; s) «soggetto responsabile»: e' il soggetto responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto
a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonche' il soggetto
che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'art. 8; t)
«impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: e' un impianto
fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da
significative innovazioni tecnologiche; u) «piccoli impianti»: sono
gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una
potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con
potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul
posto, nonche' gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi
realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; v)
«grande impianto»: e' un impianto fotovoltaico diverso da quello di
cui alla lettera u); z) «costo indicativo cumulato annuo degli
incentivi» o «costo indicativo cumulato degli incentivi»: e' la
sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto
fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e
tipologia, ivi inclusi gli impianti realizzati nell'ambito dei
regimi attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003
e di quelli di cui all'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
2010, n. 41, per la componente incentivante riconosciuta o prevista
per la produzione annua effettiva, laddove disponibile, o per la
producibilita' annua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base
dell'insolazione media del sito in cui e' ubicato l'impianto, della
tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal soggetto
responsabile; aa) «costo annuo indicativo degli incentivi nel
periodo» o «costo indicativo degli incentivi nel periodo»: e' il
costo, calcolato con le modalita' di cui alla lettera z), in
riferimento alla potenza dei piccoli e grandi impianti fotovoltaici
ammessi alle incentivazioni nei periodi di riferimento stabiliti
dell'art. 4; ab) «componente incentivante delle tariffe»: fino al 31
dicembre 2012 e' il valore delle tariffe incentivanti;
successivamente a tale data, e' convenzionalmente assunta pari al
valore della tariffa premio sull'autoconsumo.
2. Ai fini del presente decreto, le cave, le
discariche esaurite, le aree di pertinenza di discariche o di siti
contaminati non sono considerate aree agricole, anche se ricadenti
in aree classificate agricole dal pertinente strumento urbanistico.
3. Valgono inoltre le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il
comma 15, e all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387.
Art. 4
Obiettivi dell'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici
1. I limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti
fotovoltaici sono determinati sulla base del costo annuo indicativo
degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per la seguente
tipologia di impianti: a) impianti fotovoltaici, di cui al titolo
II, a loro volta distinti in piccoli impianti e grandi impianti;
b) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative,
di cui al titolo III; c) impianti a concentrazione, di cui al titolo
IV.
2. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31
dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 i grandi impianti di cui alla
lettera a) del comma 1 sono ammessi al regime di sostegno nei limiti
di costo annuo individuati dalla tabella 1.1. Nella medesima tabella
sono riportati anche i relativi obiettivi indicativi di potenza:
Tabella 1.1
------------------------------------------------------------
1/06/2011- Primo Secondo
31/12/2011 semestre semestre TOTALE
2012 2012
------------------------------------------------------------
Livelli di costo 300 ML€ 150 ML€ 130 ML€ 580 ML€
------------------------------------------------------------
Obiettivi
indicativi
di potenza 1.200 MW 770 MW 720 MW 2.690 MW
------------------------------------------------------------
3. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31
dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 i piccoli impianti di cui alla
lettera a) del comma 1 sono ammessi all'incentivo senza limiti di
costo annuo, fatte salve le riduzioni tariffarie programmate
stabilite dall'allegato 5.
4. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli
impianti di cui alla lettera a) del comma 1 il superamento dei costi
indicativi definiti dalla tabella 1.2 non limita l'accesso alle
tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle
stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito
dall'allegato 5. Nella tabella 1.2 sono individuati altresi' i
relativi obiettivi indicativi di potenza. Tali valori possono essere
aggiornati sulla base di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5:
Tabella 1.2
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31
dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 agli impianti di cui alle
lettere b) e c) del comma 1 si applicano le riduzioni tariffarie
programmate stabilite dall'allegato 5.
6. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli
impianti di cui alla lettere b) e c) del comma 1 il superamento dei
costi indicativi definiti dalla tabella 1.3 non limita l'accesso
alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva
delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto
stabilito dall'allegato 5:
Tabella 1.3
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 5
Cumulabilita' degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione
dell'energia elettrica prodotta
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma
4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma
4 del presente articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente
decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e
contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto: a)
contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del
costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su
edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW; b) contributi
in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti
fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di
qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la
scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico,
nonche' su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili
di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e
immobili o loro pertinenze di proprieta' di enti locali o di regioni
e province autonome; c) contributi in conto capitale in misura non
superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici
che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui
alle lettera a) e b), ovvero su edifici di proprieta' di
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale che provvedono alla
prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui
soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale; d) contributi in conto capitale in
misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti
fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica,
ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'art. 240
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, purche' il soggetto responsabile dell'impianto assuma
la diretta responsabilita' delle preventive operazioni di bonifica;
i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui
all'art. 14, comma 1, lettera a); e) contributi in conto capitale in
misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti
fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative; f) contributi
in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di
investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; g)
finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1,
comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) benefici
conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti
da enti locali o regioni e province autonome.
2. Fermo restando il diritto al beneficio della
riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti
uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe
incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili
qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state
riconosciute o richieste detrazioni fiscali.
3. Non possono accedere alle tariffe di cui al
presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe
incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio
2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007 e 6 agosto 2010.
4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le
condizioni di cumulabilita' degli incentivi secondo le modalita' di
cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come
definite con i decreti attuativi di cui all'art. 24, comma 5, dello
stesso decreto.
5. Per gli impianti di cui ai titoli II, III e
IV le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai seguenti benefici,
alternativi fra loro: a) il meccanismo dello scambio sul posto per
gli impianti ammessi, ferma restando la deroga di cui all'art. 355,
comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le
modalita' e condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009.
Tale disciplina continua ad applicarsi anche dopo il termine del
periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente
decreto; b) il ritiro con le modalita' e alle condizioni fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art.
13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
ovvero la cessione al mercato.
6. Le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai
benefici di cui alle lettere a) e b) del comma 5, limitatamente agli
impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
Art. 6
Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti
1. Gli impianti accedono alle tariffe incentivanti con le modalita'
e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto.
2. I grandi impianti che entrano in esercizio
entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe
incentivanti, fatto salvo l'onere di comunicazione al GSE
dell'avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla
stessa.
3. Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti
che non ricadono tra quelli di cui al comma 2 accedono alle tariffe
incentivanti qualora ricorrano entrambe le seguenti ulteriori
condizioni: a) l'impianto e' stato iscritto nel registro di cui
all'art. 8, in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di
costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento di cui
all'art. 4, comma 2. A tal fine, il limite di costo per il 2011 e'
inclusivo dei costi connessi all'incentivazione dei grandi impianti
entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011. Qualora l'insieme dei
costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio
entro il 31 agosto 2011 e degli iscritti nel registro di cui
all'art. 8 per l'anno 2011 determini il superamento del limite di
costo previsto per lo stesso periodo, l'eccedenza comporta una
riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo
semestre 2012; b) la certificazione di fine lavori dell'impianto
perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della
graduatoria di cui all'art. 8, comma 3; il predetto termine e'
incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1
MW.
4. In tutti i casi la tariffa incentivante
spettante e' quella vigente alla data di entrata in esercizio
dell'impianto.
5. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in
un sito diverso da quello di prima installazione comporta la
decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali
modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non
possono comportare un incremento della tariffa incentivante.
Art. 7
Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una determinata tariffa
incentivante
1. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di
rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della
connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dalla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 23
luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A, e successive
modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una
determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di
indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato A, e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 8
Iscrizione al registro per i grandi impianti
1. Per gli anni 2011 e 2012 i soggetti responsabili di grandi
impianti devono richiedere al GSE l'iscrizione all'apposito registro
informatico, inviando la documentazione di cui all'allegato 3-A.
2. Per l'anno 2011 le richieste di iscrizione al
registro devono pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011.
Per lo stesso anno, il periodo per l'iscrizione al registro e'
riaperto, nel caso di ulteriore disponibilita' nell'ambito del
limite di costo di cui all'art. 4, comma 2, dal 15 settembre al 30
settembre 2011. Per il primo semestre dell'anno 2012 il periodo per
l'iscrizione al registro decorre dal 1° al 30 novembre 2011 e viene
successivamente riaperto, nel caso di ulteriori disponibilita',
nell'ambito del limite di costo di cui all'art. 4, comma 2, dal 1°
al 31 gennaio 2012. Per il secondo semestre dell'anno 2012 il
periodo per l'iscrizione al registro decorre dal 1° al 28 febbraio
2012 e viene successivamente riaperto, nel caso di ulteriori
disponibilita', nell'ambito del limite di costo di cui all'art. 4,
comma 2 dal 1° al 31 maggio 2012, tenuto conto di quanto stabilito
dall'art. 6, comma 3, lettera a), terzo periodo.
3. Il GSE forma la graduatoria degli impianti
iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito entro quindici
giorni dalla data di chiusura del relativo periodo, secondo i
seguenti criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico: a)
impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della
richiesta di iscrizione; b) impianti per i quali sono stati
terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della
richiesta di iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto
all'art. 9; c) precedenza della data del pertinente titolo
autorizzativo; d) minore potenza dell'impianto; e) precedenza della
data della richiesta di iscrizione al registro.
4. Qualora per un impianto iscritto al registro
in posizione tale da rientrare nei limiti di costo di cui all'art.
4, comma 2, non sia prodotta la certificazione della fine dei lavori
entro il termine indicato all'art. 6, comma 1, lettera b),
l'iscrizione dello stesso impianto decade. Nel caso in cui tale
impianto sia comunque completato e acceda, in un periodo successivo,
alle tariffe incentivanti con le modalita' e nei limiti di cui al
presente decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data di
entrata in esercizio ridotta del 20%.
5. La graduatoria formata a seguito
dell'iscrizione al registro non e' soggetta a scorrimento, fatto
salvo il caso di cancellazioni a cura del GSE di impianti iscritti
che entrino in esercizio entro il 31 agosto 2011. Le eventuali
risorse liberatesi a seguito di rinuncia o decadenza dal diritto
sono allocate sul primo periodo utile successivo. Il GSE provvede
alla ricognizione delle predette risorse e a comunicare il periodo
della relativa allocazione.
6. Qualora un impianto iscritto al registro
nell'anno 2011 in posizione tale da non rientrare nel limite di
costo di cui all'art. 4, comma 2, intenda accedere alle tariffe
incentivanti nell'anno 2012 deve inoltrare al GSE una nuova
richiesta di iscrizione con le modalita' di cui ai precedenti commi.
7. Il comma 4 non si applica nei casi di mancato
rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), dovuto
a eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti
autorita'. In tal caso, l'impianto mantiene il diritto di accesso
alle tariffe incentivanti, fermo restando quanto stabilito dall'art.
6, comma 2.
8. L'iscrizione al registro non e' cedibile a
terzi.
9. Il GSE pubblica le regole tecniche per
l'iscrizione al registro di cui al presente decreto entro e non
oltre il 15 maggio 2011.
Art. 9
Certificazione di fine lavori per i grandi impianti
1. Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto titolare di un impianto
iscritto al registro di cui all'art. 8 comunica al GSE il termine
dei lavori di realizzazione dell'impianto, allegando perizia
asseverata che certifichi il rispetto di quanto previsto
all'allegato 3-B, e trasmette copia della comunicazione e della
perizia al gestore di rete.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, il gestore di rete verifica la rispondenza di quanto
dichiarato nella perizia asseverata dandone comunicazione al GSE.
3. Nell'ambito delle regole tecniche di cui
all'art. 8, comma 9, il GSE redige un apposito protocollo sulla base
del quale i gestori di rete provvedono alla verifica di quanto
dichiarato nella perizia asseverata, di cui al comma 1.
4. Per gli impianti di cui all'art. 8, comma 3,
lettera b), la comunicazione del termine dei lavori di realizzazione
dell'impianto corredata dalla perizia asseverata di cui al comma 1
e' allegata alla richiesta di iscrizione al registro.
Art. 10
Trasmissione della documentazione di entrata in esercizio e accesso
alle tariffe incentivanti
1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto, il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al
GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa
incentivante, completa di tutta la documentazione prevista
dall'allegato 3-C. Il mancato rispetto dei termini di cui al
presente comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe
incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in
esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il
diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, e' fatto obbligo
ai gestori di rete di provvedere alla connessione degli impianti
alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive
modificazioni.
3. Il GSE, verificato il rispetto delle
disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto
responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro centoventi
giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto
dei tempi imputabili al soggetto responsabile.
4. La cessione dell'impianto fotovoltaico,
ovvero dell'edificio o unita' immobiliare su cui e' ubicato
l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve
essere comunicata al GSE entro 30 giorni dalla data di registrazione
dell'atto di cessione.
5. Il periodo di diritto alle tariffe
incentivanti di cui al presente decreto e' considerato al netto di
eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla
sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi
riconosciuti come tali dalle competenti autorita'.
Titolo II
Impianti solari fotovoltaici
Art. 11
Requisiti dei soggetti e degli impianti
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente
titolo i seguenti soggetti: a) le persone fisiche; b) le persone
giuridiche; c) i soggetti pubblici; d) i condomini di unita'
immobiliari ovvero di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe
incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici in
possesso dei seguenti requisiti: a) potenza nominale non inferiore a
1 kW; b) conformita' alle pertinenti norme tecniche richiamate
nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli
fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI
EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN
61646, se realizzati con film sottili; c) realizzati con componenti
di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti
cosi' come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009; d)
collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale
che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un
unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri
impianti fotovoltaici; e) che rispettano le condizioni stabilite
dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011,
qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole,
fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dello stesso art. 10; f)
che rispettano gli ulteriori requisiti e specifiche tecniche di cui
all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, a decorrere
dalla data ivi indicata.
3. Gli inverter utilizzati in impianti
fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre
2012 devono tener conto delle esigenze della rete elettrica,
prestando i seguenti servizi e protezioni:
a) mantenere insensibilita' a rapidi abbassamenti di tensione; b)
consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da
remoto; c) aumentare la selettivita' delle protezioni, al fine di
evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto
fotovoltaico; d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia
reattiva; e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le
variazioni di tensione della rete); f) evitare la possibilita' che
gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in
assenza di tensione sulla cabina della rete.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al
comma 3, il CEI - Comitato elettrotecnico italiano, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, definisce apposite norme tecniche.
5. Per gli impianti che entrano in esercizio
dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
n. 28 del 2011, in aggiunta alla documentazione prevista per gli
impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il
soggetto responsabile e' tenuto a trasmettere al GSE, ai sensi
dell'allegato 2, comma 4, lettera b), del medesimo decreto
legislativo, certificato rilasciato dal produttore dei moduli
fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici
utilizzati godono per almeno dieci anni di garanzia di prodotto
contro il difetto di fabbricazione.
6. Per gli impianti che entrano in esercizio
successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile e'
tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione
prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della
medesima data, la seguente ulteriore documentazione: a) certificato
rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante
l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che
garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli
fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; b)
certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici,
attestante che l'azienda produttrice dei moduli stessi possiede le
certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualita'),
OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del
lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); c) certificato
di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione
rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a
verifica del rispetto della qualita' del processo produttivo e dei
materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti
lettere a) e b) e all'art. 14, comma 1, lettera d).
Art. 12
Tariffe incentivanti
1. Per l'energia elettrica prodotta dagli
impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto
responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di
quanto disposto dall'allegato 5.
2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per
un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in
esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente per tutto
il periodo di incentivazione.
3. Le tariffe di cui al presente articolo
possono essere incrementate con le modalita' e alle condizioni
previste dagli articoli 13 e 14. Ogni singolo incremento e' da
intendersi non cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la
tariffa a cui e' applicato l'incremento e' pari alla componente
incentivante. Il premio e' riconosciuto sull'intera energia
elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico.
4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito
di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti
limitatamente alla produzione aggiuntiva, fermo restando quanto
stabilito dall'art. 24, comma 2, lettera i), punto ii, del decreto
legislativo n. 28 del 2011.
5. Ai fini dell'attribuzione delle tariffe
incentivanti, piu' impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo
soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto
responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su
particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di
potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche
volti ad evitare il frazionamento di un impianto in piu' impianti di
ridotta potenza.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla
normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
Art. 13
Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente
dell'energia
1. I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio
aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo,
qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia.
2. Per accedere al premio di cui al comma 1 il
soggetto responsabile: a) si dota di un attestato di certificazione
energetica relativo all'edificio o unita' immobiliare su cui e'
ubicato l'impianto, comprendente anche l'indicazione di possibili
interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio
o dell'unita' immobiliare; b) successivamente alla data di entrata
in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettua interventi
sull'involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima
certificazione energetica che conseguano una riduzione di almeno il
10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e
invernale dell'involucro edilizio relativi all'edificio o all'unita'
immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella
certificazione energetica; c) si dota di una nuova certificazione
energetica dell'edificio o unita' immobiliare al fine di dimostrare
l'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della
riduzione del fabbisogno di energia come individuato nella
certificazione energetica di cui al punto a).
3. A seguito dell'esecuzione degli interventi,
il soggetto responsabile presenta istanza per il riconoscimento del
premio al GSE corredata delle certificazioni energetiche
dell'edificio o unita' immobiliare, di cui al comma 2, lettere a) e
c).
4. Il premio e' riconosciuto a decorrere
dall'anno solare successivo alla data di ricevimento dell'istanza e
consiste in una maggiorazione percentuale applicata con le modalita'
di cui all'art. 12, comma 3, in misura pari alla meta' della
percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita con
arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. Il premio e'
riconosciuto per il periodo residuo di diritto alla tariffa
incentivante. La maggiorazione predetta non puo' in ogni caso
eccedere il 30% della componente incentivante della tariffa
riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto
fotovoltaico.
5. L'esecuzione di nuovi interventi
sull'involucro edilizio che conseguano una ulteriore riduzione di
almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica
estiva e invernale dell'edificio o unita' immobiliare, certificata
con le modalita' di cui al comma 2, e' presupposto per il
riconoscimento di un ulteriore premio, determinato in riferimento
alla somma delle riduzioni ottenute ai sensi del comma 4, fermo
restando il limite massimo del 30%.
6. Per i piccoli impianti realizzati su edifici
di nuova costruzione, ovvero per i quali sia stato ottenuto il
pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il premio di cui al presente
articolo consiste in una maggiorazione del 30%, applicata con le
modalita' di cui all'art. 12, comma 3, qualora sia conseguita una
prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro
di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59,
nonche' una prestazione energetica per la climatizzazione invernale
di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
Il conseguimento di detti valori e' attestato da certificazione
energetica.
7. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la
produzione dell'impianto fotovoltaico che puo' accedere al premio di
cui al presente articolo e' quella riferibile all'impianto o
porzione di impianto che sottende l'equivalente della superficie
utile climatizzata.
8. L'accesso al premio di cui al presente
articolo e' alternativo all'accesso ad altre forme di incentivazione
riconosciute per i medesimi interventi che danno diritto al premio.
Art. 14
Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti
fotovoltaici
1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla base
dell'allegato 5 e' incrementata con le modalita' di cui all'art. 12,
comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:
a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui
all'art. 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano
ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del
presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come
industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza
di discariche o di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni; b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da
comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base
dell'ultimo censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata
in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni
siano soggetti responsabili; c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli
impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), installati in
sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti
diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una
produzione realizzata all'interno della Unione europea.
2. Fatte salve le disposizioni interpretative di
cui all'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi
costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e
pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra
la tariffa spettante per
«impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante
per «altri impianti fotovoltaici». Al fine di garantire la
coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono
presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie
totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della
superficie totale della copertura della serra stessa non superiore
al 50%. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali
sono equiparati agli edifici, sempreche' accatastati prima della
data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
Titolo III
Impianti fotovoltaici integrati con
caratteristiche innovative
Art. 15
Requisiti dei soggetti e degli impianti
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente
titolo, con le modalita' e alle condizioni da esso previste, i
seguenti soggetti: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici; d) i condomini di unita' immobiliari ovvero
di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe
incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che
utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali,
sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi
architettonici, aventi i seguenti requisiti: a) potenza nominale non
inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; b) conformita' alle
pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle
disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del
2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno
essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se
realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se
realizzati con film sottili; c) realizzati con moduli e componenti
che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalita' di
installazione indicate in allegato 4; d) realizzati con componenti
di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti
cosi' come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009; e)
collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale
che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un
unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri
impianti fotovoltaici.
3. Ai fini dell'attribuzione delle tariffe di
cui al presente titolo, entro il 30 giugno 2011 il GSE aggiorna la
guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche
innovative, contenente schede di dettaglio che indicano, in
riferimento alle singole applicazioni, le modalita' con cui sono
rispettate le prescrizioni di cui all'allegato 4.
4. Agli impianti di cui al presente titolo si
applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6.
Art. 16
Tariffe incentivanti
1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di
cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una
tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.
2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per
un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in
esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente per tutto
il periodo di incentivazione.
3. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente
titolo hanno diritto al premio di cui all'art. 13 con le modalita' e
alle condizioni ivi previste.
4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito
di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti
limitatamente alla produzione aggiuntiva, fermo restando quanto
stabilito dall'art. 24, comma 2, lettera i), punto ii, del decreto
legislativo n. 28 del 2011.
5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla
normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
Titolo IV
Impianti a concentrazione
Art. 17
Requisiti dei soggetti e degli impianti
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente
titolo i seguenti soggetti: a) le persone giuridiche; b) i soggetti
pubblici.
2. Possono beneficiare delle tariffe
incentivanti di cui al presente decreto gli impianti fotovoltaici
aventi i seguenti requisiti: a) abbiano potenza nominale non
inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; b) siano conformi alle
pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle
disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del
2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno
essere certificati in accordo con la norma CEI EN 62108; c) siano
realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non gia'
impiegati in altri impianti cosi' come stabilito dal decreto
ministeriale 2 marzo 2009; d) siano collegati alla rete elettrica o
a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto
fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione
alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
3. Agli impianti di cui al presente titolo si
applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6,
lettere b) e c).
Art. 18
Tariffe incentivanti
1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di
cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una
tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.
2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per
un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in
esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente per tutto
il periodo di incentivazione.
3. Gli impianti entrati in esercizio a seguito
di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti
limitatamente alla produzione aggiuntiva, fermo restando quanto
stabilito dall'art. 24, comma 2, lettera i), punto ii, del decreto
legislativo n. 28 del 2011.
4. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla
normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
Art. 19
Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le
caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici
degli impianti con innovazione tecnologica di cui all'art. 3, comma
1, lettera t).
2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono
definite le tariffe incentivanti spettanti agli impianti
fotovoltaici con innovazione tecnologica ed i requisiti per
l'accesso.
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 20
Compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
1. Con uno o piu' provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove
necessario, i provvedimenti gia' emanati. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas provvede inoltre a: a) determinare le modalita'
con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti,
nonche' per la gestione delle attivita' previste dal presente
decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria
A3 delle tariffe dell'energia elettrica; b) aggiornare i
provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura
dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la responsabilita'
di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete
cui gli impianti risultano essere collegati; c) determinare le
modalita' con le quali sono remunerate le attivita' di
certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, nonche' quelle di
cui alla lettera b); d) aggiornare ed integrare i propri
provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con
particolare riguardo all'applicazione dell'art. 2, comma 12, lettera
g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato
rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete
comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa
incentivante, ferma restando il potere di eventuale applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera c) della
medesima legge.
Art. 21
Verifiche e controlli
1. Il GSE, nelle more dell'emanazione della disciplina organica sui
controlli disposta dall'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del
2011, definisce modalita' per lo svolgimento dei controlli che
prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di
verificare la veridicita' di quanto dichiarato dai soggetti
responsabili.
2. Ferme restando le altre conseguenze disposte
dalla legge, l'accertamento della non veridicita' di dati e
documenti o della falsita' di dichiarazioni, resi dai soggetti
responsabili ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti di
cui al presente decreto comporta, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del
decreto legislativo n. 28 del 2011, la decadenza dal diritto alla
tariffa incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli
articoli 13 e 14, nonche' la ripetizione dell'indebito da parte del
GSE, nel caso di incentivi gia' percepiti, e l'esclusione dagli
incentivi, per dieci anni dalla data dell'accertamento, per le
persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di
incentivo e per gli ulteriori soggetti indicati al citato art. 24.
Art. 22
Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e
attivita' di informazione
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE trasmette al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, alle regioni e province autonome,
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un rapporto relativo
all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti a seguito
dell'applicazione del presente decreto e dei decreti
interministeriali attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n.
387 del 2003.
2. Con separato riferimento ai decreti
interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007,
6 agosto 2010 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1
fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna
tipologia di impianto e di ubicazione, la potenza annualmente
entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori
delle tariffe incentivanti erogate, l'entita' cumulata delle tariffe
incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro
dato ritenuto utile.
3. Decorsi trenta giorni dalla data di
trasmissione del rapporto, il GSE, in assenza di osservazioni del
Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, pubblica il rapporto
medesimo sul suo sito Internet.
4. Il GSE pubblica sul proprio sito una raccolta
fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in
esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti
responsabili.
5. Il GSE e l'ENEA organizzano, su un campione
significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti
pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e
applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di
funzionamento.
6. Il GSE promuove azioni informative
finalizzate a favorire la conoscenza del meccanismo di
incentivazione e relative modalita' e condizioni di accesso, rivolte
anche ai soggetti pubblici e ai soggetti che possono finanziare gli
impianti.
7. Il GSE predispone un'anagrafica unica per gli
impianti fotovoltaici. Per tale finalita', a seguito
dell'accettazione del preventivo per la connessione e alla
conclusione dell'iter autorizzativo e comunque prima dell'entrata in
esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile e' tenuto a
censire il proprio impianto presso il GSE ottenendo un codice
univoco identificativo del medesimo.
8. Nell'ambito delle regole tecniche di cui
all'art. 8, comma 9, il GSE individua le informazioni relative agli
impianti necessarie al fine del censimento di cui al comma 7,
nonche' le modalita' procedurali per la trasmissione delle medesime
informazioni. Il soggetto responsabile risponde comunque della
correttezza e veridicita' delle informazioni dichiarate. Entro 6
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori
di rete sono tenuti a comunicare le informazioni in loro possesso
necessarie per il popolamento dell'anagrafica di cui al comma 7
anche per impianti gia' entrati in esercizio, secondo le modalita'
definite e rese pubbliche dal medesimo GSE.
Art. 23
Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle
tecnologie
1. L'ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio
tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie
impiegate negli impianti fotovoltaici gia' realizzati ovvero
realizzati nell'ambito delle disponibilita' del presente decreto.
2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio
di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENEA trasmette
al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, un rapporto recante
l'analisi, riferita a ciascuna tipologia di impianto, degli indici
di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei
moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione, segnalando le
eventuali ulteriori esigenze di innovazione tecnologica.
Art. 24
Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate e sui costi
1. Il GSE pubblica sul proprio sito Internet e aggiorna con
continuita' i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di
impianto, relativi a: a) impianti che entrano in esercizio ricadenti
nelle disponibilita' di cui al presente decreto; b) impianti che
comunicano la fine lavori certificata; c) impianti iscritti al
registro di cui all'art. 8.
2. Il GSE pubblica sul proprio sito internet e
aggiorna con continuita' il valore dei costi degli incentivi di cui
all'art. 3, comma 1, lettere z) e aa), nonche' i valori delle
tariffe applicabili in ciascun periodo.
Art. 25
Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 173, della
legge n. 244/2007
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 173, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, gli impianti
fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici
responsabili sono enti locali, cosi' come definiti dall'art. 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
regioni, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto
di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del presente decreto. 2. Al
fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera
concorrenza e parita' di condizioni nell'accesso al mercato
dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano agli impianti operanti in regime di scambio sul posto
ovvero che effettuano cessione parziale, nonche' agli impianti i cui
soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio
entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse
con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 26
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante,
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2011
Il Ministro dello sviluppo economico Romani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Allegati
Allegato 1
I moduli fotovoltaici devono essere provati e
verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove
necessarie alla verifica dei moduli, in conformita' alla norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17025. Tali laboratori devono essere accreditati da
Organismi di certificazione appartenenti all'EA (European
Accreditation Agreement)
o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in
ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti
che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte nella Guida
CEI 82-25. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il CEI aggiorna i parametri prestazionali indicati
in tale Guida per tener conto dell'evoluzione tecnologica dei
componenti fotovoltaici. In particolare, l'aggiornamento assicura
che, in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra
l'energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l'energia o
la potenza producibile in corrente alternata (determinata in
funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli,
della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di
funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0,78 nel caso di
utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di
utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle
condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella
medesima Guida CEI 82-25. Gli impianti fotovoltaici e i relativi
componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente decreto,
devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute
nelle seguenti norme tecniche, comprese eventuali varianti,
aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi
di normazione citati: 1) normativa fotovoltaica: CEI 82-25: Guida
alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati
alle reti elettriche di media e bassa tensione; UNI 10349:
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici; UNI
8477: Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in
edilizia - Valutazione dell'energia raggiante ricevuta; CEI EN
60904: Dispositivi fotovoltaici - Serie; CEI EN 61215 (CEI 82-8):
Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni
terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo; CEI EN
61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi
terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo; CEI EN
61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi
fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei
dati; CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): Qualificazione per la sicurezza
dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la
costruzione; CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): Qualificazione per la
sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per
le prove; CEI EN 62108 (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a
concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo;
CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici -
moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni
ambientali naturali; EN 62116 Test procedure of islanding prevention
measures for utility-interconnected photovoltaic inverters; CEI EN
50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli
fotovoltaici; CEI EN 50521 (CEI 82-31): Connettori per sistemi
fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove; CEI EN 50524 (CEI
82-34): Fogli informativi e dati di targa dei convertitori
fotovoltaici; CEI EN 50530 (CEI 82-35): Rendimento globale degli
inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica; EN
62446 (CEI 82-38): Grid connected photovoltaic systems - Minimum
requirements for system documentation, commissioning tests and
inspection; CEI 20-91: Cavi elettrici con isolamento e guaina
elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione
nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in
corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici; 2)
altra normativa sugli impianti elettrici: CEI 0-2: Guida per la
definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti
attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di
energia elettrica; CEI 11-20: Impianti di produzione di energia
elettrica e gruppi di continuita' collegati a reti di I e II
categoria; CEI EN 50438 (CEI 311-1): Prescrizioni per la connessione
di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica
in bassa tensione; CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a
tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua; CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori
- Parte 1: scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per
sistemi a corrente alternata; CEI EN 60439 (CEI 17-13):
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT), serie; CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base
e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e
identificazione -
Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremita'
dei conduttori designati e regole generali per un sistema
alfanumerico; CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli
involucri (codice IP); CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle
reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da
equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: definizioni; CEI EN
61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilita' elettromagnetica (EMC) -
Parte 3: limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente
armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A per
fase); CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura
dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21:
contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2); CEI EN 62053-23
(CEI 13-45): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) -
Prescrizioni particolari - Parte 23: contatori statici di energia
reattiva (classe 2 e 3); CEI EN 50470-1 (CEI 13-52): Apparati per la
misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: prescrizioni
generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici
di classe A, B e C); CEI EN 50470-3 (CEI 13-54): Apparati per la
misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: prescrizioni
particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe
A, B e C); CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini,
serie; CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno
e per chilometro quadrato; CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con
tensione nominale non superiore a 450/750 V; CEI 20-20: Cavi isolati
con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750
V; CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica -
Composizione, precisione e verifica; CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008:
Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di
taratura. Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3, comma
1, lettera f), in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono
ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN
61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli
a film sottile) solo se non siano commercialmente disponibili
prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di
integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso e'
richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto e'
progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla
norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovra' essere
supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio
accreditato, ottenute su moduli similari. Tale laboratorio dovra'
essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovra'
aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito
ILAC. Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3, comma 1,
lettera r), in deroga alle certificazioni sopra richieste e fino al
31 dicembre 2012, sono ammessi moduli e assiemi di moduli
fotovoltaici a concentrazione non certificati secondo la norma CEI
EN 62108 nel solo caso in cui sia stato avviato il processo di
certificazione e gli stessi abbiano gia' superato con successo le
prove essenziali della Guida CEI 82-25 al fine di assicurare il
rispetto dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualita' del
prodotto ivi indicati. In questo caso e' richiesta una dichiarazione
del costruttore che il prodotto e' in corso di certificazione ai
sensi della CEI EN 62108. La dichiarazione dovra' essere supportata
da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato,
attestanti il superamento dei requisiti tecnici minimi di sicurezza
e qualita' del prodotto indicati nella Guida CEI 82-25. Tale
laboratorio dovra' essere accreditato EA (European Accreditation
Agreement) o dovra' aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento
con EA o in ambito ILAC.
Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica
si applica quanto prescritto nella deliberazione n. 99/08 (Testi
integrato delle connessioni attive) dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano inoltre,
per quanto compatibili con le norme sopra citate, i documenti
tecnici emanati dai gestori di rete.
Allegato 2
MODALITA' DI POSIZIONAMENTO DEI MODULI SUGLI EDIFICI AI FINI
DELL'ACCESSO ALLA CORRISPONDENTE TARIFFA
1. Ai fini dell'accesso alla tariffa pertinente,
i moduli devono essere posizioni su un edificio cosi' come definito
dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e
ricadente in una delle categorie di cui all'art. 3 del medesimo
decreto secondo le seguenti modalita':
-----------------------------------------------------------------------
1 Moduli fotovoltaici Qualora sia presente una balaustra
installati su tetti perimetrale, la quota massima,
piani ovvero su riferita all'asse mediano dei moduli
coperture con pendenze fotovoltaici, deve risultare non
fino a 5°. superiore all'altezza minima della
stessa balaustra. Qualora non sia
presente una balaustra perimetrale
l'altezza massima dei moduli rispetto
al piano non deve superare i 30 cm.
-----------------------------------------------------------------------
2 Moduli fotovoltaici I moduli devono essere installati in
installati su tetti a modo complanare alla superficie del
falda. tetto con o senza sostituzione della
medesima superficie.
-----------------------------------------------------------------------
3 Moduli fotovoltaici I moduli devono essere installati in
installati su tetti modo complanare al piano tangente
aventi caratteristiche o ai piani tangenti del tetto, con una
diverse da quelli di cui tolleranza di piu' o meno 10 gradi.
ai punti 1 e 2.
-----------------------------------------------------------------------
4 Moduli fotovoltaici I moduli sono collegati alla facciata
installati in qualita' al fine di produrre ombreggiamento e
di frangisole. schermatura di superfici trasparenti.
-----------------------------------------------------------------------
2. Non rientrano nella definizione di edificio
le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere
acustiche e le strutture temporanee comunque denominate. 3. Il GSE
aggiorna entro il 1° luglio 2011 la guida di dettaglio sulle
modalita' di posizionamento dei moduli fotovoltaici sugli edifici.
Allegato 3
MODALITA' DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO, DI CERTIFICAZIONE
DI FINE LAVORI E DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE.
La richiesta di iscrizione al registro e la
richiesta per la concessione della tariffa incentivante, unitamente
alla documentazione specifica prevista ai paragrafi successivi, deve
essere firmata dal soggetto responsabile, e inviata al GSE
esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE
sul proprio sito
www.gse.it.
Allegato 3-A
1. Documentazione per la richiesta di iscrizione
al registro: a) progetto definitivo dell'impianto; b) copia del
pertinente titolo autorizzativo, vale a dire di uno dei seguenti
titoli: b1) autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto
legislativo n. 387 del 2003; b2) denuncia di inizio attivita'
conforme all'art. 23, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 ove applicabile, ovvero dichiarazione di
procedura abilitativa semplificata conforme all'art. 6, comma 7, del
decreto legislativo n. 28 del 2011, entrambi recanti data
antecedente di almeno 30 giorni rispetto a quella di invio; b3)
copia della comunicazione relativa alle attivita' in edilizia
libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai
sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387; b4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato
ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'art. 5 del decreto
interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010; b5)
copia della Segnalazione certificata di inizio attivita' - SCIA, di
cui all'art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122; c) dichiarazione
del comune competente, attestante che la denuncia di inizio
attivita' o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata di
cui al punto b2), ovvero la comunicazione di cui al punto b3),
costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto; d) copia
della soluzione di connessione dell'impianto alla rete elettrica,
redatta dal gestore di rete e accettata dal soggetto interessato; e)
certificato di destinazione d'uso del terreno con indicazione delle
particelle catastali interessate, qualora i moduli dell'impianto
siano collocati a terra; f) nel caso di impianti con moduli
collocati a terra in aree agricole per i quali non trova
applicazione il comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 28
del 2011: f1) documentazione idonea a dimostrare quale sia la
superficie del terreno agricolo nella disponibilita' del proponente
e quale sia la superficie dello stesso terreno destinata
all'installazione dei moduli fotovoltaici, intentendosi per tale la
superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i
moduli fotovoltaici; f2) nel caso in cui su un terreno appartenente
al medesimo proprietario, ovvero a un soggetto che ne ha la
disponibilita', siano installati piu' impianti, dovra' essere
altresi' prodotta documentazione idonea a dimostrare che la distanza
minima tra i punti piu' vicini dei perimetri al cui interno ricadono
i moduli fotovoltaici e' non inferiore a 2 km; g) nel caso di
applicazione del comma 5 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 28
del 2011, la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque
anni deve essere dimostrata mediante esibizione della notifica ai
proprietari effettuata dalla regione ai sensi dell'art. 4 della
legge 4 agosto 1978, n. 440; h) data presunta di entrata in
esercizio dell'impianto.
Allegato 3-B
Di seguito vengono riportate le condizioni che
andranno verificate e certificate dal gestore di rete.
Definizione di fine lavori per l'impianto fotovoltaico.
1. Fine lavori dal punto di vista strutturale. Oltre ai lavori che
determinano la funzionalita' elettrica, nel seguito descritti
dettagliatamente, e' necessario che siano completate tutte le opere
edili e architettoniche connesse all'integrazione tra l'impianto e
il manufatto in cui esso e' inserito, in riferimento alla specifica
tipologia installativa per la quale sara' richiesta al GSE la
pertinente tariffa. L'impianto deve possedere gia' al momento della
dichiarazione di fine lavori le caratteristiche necessarie per il
riconoscimento di impianto su edificio, cosi' come indicato nelle
regole tecniche del GSE. 2. Fine lavori dal punto di vista
elettrico. Si adottano le definizioni di impianto di produzione e di
impianto per la connessione del Testo integrato delle connessioni
attive (TICA) - delibera AEEG ARG/elt 125/10 e con il suo allegato
A, recante «Modifiche e integrazioni alla deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in
materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle
reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di
produzione».
Impianto di produzione e' l'insieme delle apparecchiature destinate
alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di
energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o
gli edifici relativi a detto complesso di attivita' e l'insieme,
funzionalmente interconnesso:
delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia
elettrica; dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei
servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte
del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di
connessione di terzi. L'interconnessione funzionale consiste nella
presenza e nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni
finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi
interconnessi, quale a titolo esemplificativo convertitori di
tensione, trasformatori di adattamento/isolamento, eventuali
trasformatori elevatori, cavi di collegamento, ecc. In particolare
per un impianto fotovoltaico devono risultare installati ed
elettricamente collegati i seguenti componenti: moduli fotovoltaici,
strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi di
collegamento tra i componenti d'impianto, dispositivi di protezione,
quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento e
sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione.
Ciascun impianto puo' a sua volta essere suddiviso in una o piu'
sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o piu' gruppi di
generazione.
Inoltre e' possibile distinguere, con riferimento all'impianto per
la connessione: impianto di rete per la connessione e' la porzione
d'impianto per la connessione di competenza del gestore di rete,
compresa tra il punto d'inserimento sulla rete esistente e il punto
di connessione;
impianto di utenza per la connessione e' la porzione d'impianto per
la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e
manutenzione rimangono di competenza del richiedente. L'impianto
d'utenza per la connessione, a sua volta, puo' essere distinto in:
una parte interna al confine di proprieta' dell'utente a cui e'
asservita la connessione fino al medesimo confine di proprieta' o al
punto di connessione qualora interno al predetto confine di
proprieta'; una parte compresa tra il confine di proprieta'
dell'utente a cui e' asservita la connessione e il punto di
connessione. Nel caso il punto in cui il punto di connessione e'
interno al confine di proprieta', tale parte non e' presente. Per
gli impianti che possono essere connessi sulla rete di bassa
tensione, il soggetto responsabile predispone l'uscita del/dei
convertitori o trasformatori di adattamento/isolamento per il
collegamento alla rete. Per gli impianti di taglia superiore,
collegati alla media o alta tensione, e' necessario includere nelle
attivita' di fine lavori anche la/e cabina/e di trasformazione utili
per l'elevazione di tensione. Dovranno, pertanto, essere completati
tutti i locali misure, i locali inverter e tutte le opere edili
correlate alle cabine di trasformazione. Deve, infine, essere stato
realizzato l'impianto di utenza per la connessione di competenza del
richiedente. La definizione di fine lavori non comprende l'impianto
di rete per la connessione.
Allegato 3-C
2. Documentazione da trasmettere alla data di
entrata in esercizio: a) domanda di concessione della tariffa
incentivante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta';
a1) una relazione contenente tutte le informazioni tecniche e
documentali necessarie a valutare la conformita' dei componenti e
dell'impianto agli allegati 1 e 2 al presente decreto; a2)
documentazione di cui all'allegato 3-A; tale documentazione non e'
dovuta qualora sia gia' stata trasmessa ai fini della iscrizione ai
registri; a3) certificato antimafia del soggetto responsabile; b)
scheda tecnica finale d'impianto; c) elenco dei moduli fotovoltaici,
con relativi numeri di serie, e dei convertitori (inverter) CC/CA;
d) cinque diverse fotografie volte a fornire, attraverso diverse
inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi
particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce; e) schema
elettrico unifilare dell'impianto con indicazioni di: numero delle
stringhe e numero dei moduli per stringa; eventuali dispositivi di
protezione lato corrente continua esterni all'inverter; numero di
inverter e modalita' di collegamento delle uscite degli inverter;
eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni
all'inverter; contatori dell'energia prodotta e/o prelevata/immessa
dalla rete elettrica di distribuzione; punto di collegamento alla
rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione
presenti nonche' gli eventuali punti di derivazione dei carichi;
presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuita' (UPS), sistemi
di accumulo e di eventuali altre fonti di generazione; f) copia
della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato
al soggetto responsabile il codice POD; g) copia dei verbali di
attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di
connessione alla rete elettrica; h) esclusivamente per impianti di
potenza superiore a 20 kW, l'impegno a trasmettere al GSE, secondo
modalita' previste nelle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9,
copia del verbale di verifica di primo impianto rilasciato
dall'Agenzia delle dogane oppure, se l'impianto immette tutta
l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta
all'Agenzia delle dogane sulle caratteristiche dell'impianto
(circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle dogane:
disposizione applicative del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
26). Tale comunicazione puo' essere trasmessa anche nei tre mesi
successivi alla data di entrata in esercizio; i) esclusivamente per
impianti di potenza superiore a 6 kW: relazione generale, che
descriva i criteri progettuali e le caratteristiche dell'impianto;
almeno un disegno planimetrico atto ad identificare con chiarezza la
disposizione dell'impianto, dei principali tracciati elettrici e
delle principali apparecchiature.
Allegato 4
CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE PER L'ACCESSO AL PREMIO
PER APPLICAZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE
ARCHITETTONICA.
1. Caratteristiche costruttive.
Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del presente
decreto, i moduli e i componenti dovranno avere, almeno, tutte le
seguenti caratteristiche: 1. moduli non convenzionali e componenti
speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire
elementi architettonici di edifici quali: a) coperture degli
edifici; b) superfici opache verticali; b) superfici trasparenti o
semitrasparenti sulle coperture; c) superfici apribili e
assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili
comprensive degli infissi; 2. moduli e componenti che abbiano
significative innovazioni di carattere tecnologico; 3. moduli
progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla
produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche
fondamentali quali: a. protezione o regolazione termica
dell'edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento
dei livelli di fabbisogno energetico dell'edificio ed essere
caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del
componente architettonico sostituito; b. moduli progettati per
garantire tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della
struttura edilizia sottesa; c. moduli progettati per garantire
tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito. 2.
Modalita' di installazione. Al fine di accedere alla tariffa di cui
al titolo III del presente decreto, i moduli e i componenti
dovranno, almeno, essere installati secondo le seguenti modalita':
1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli
edifici; 2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di
rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti
edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica; 3. da
un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque
inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.
Allegato 5
IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II
Tariffe per l'anno 2011
1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono
individuate dalla tabella 1:
Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le
tariffe sono individuate dalla tabella 2:
Tabella 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Tariffe per l'anno 2012
3. Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono individuate
dalla tabella 3:
Tabella 3
Parte di provvedimento in formato grafico
Tariffe per l'anno 2013 e per i
periodi successivi
4. A decorrere dal primo semestre 2013 le
tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel
sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata e'
attribuita una tariffa specifica.
Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4:
Tabella 4
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Le riduzione programmate per i semestri
successivi sono individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle
tariffe vigenti nel semestre precedente:
Tabella 5
Parte di provvedimento in formato grafico
6. Le tariffe di ciascun semestre possono essere
ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 5
sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in
esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva
eventualmente applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C
> C 0 , sulla base della formula riportata: dove:
C - C 0
d eff,i = d i + --------- x d i+1
C 0
d eff, i = riduzione % effettiva per
il semestre i;
d i = riduzione programmata per il
semestre i;
d i+1 = riduzione programmata per il
semestre i+1;
C= Costo annuo della potenza installata nel
periodo di osservazione;
C 0 = Costo indicativo annuo della
potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito
dall'art. 4.
7. Il periodo di osservazione e' il periodo di 6
mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre
di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.
8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di
ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre
successivo.
IMPIANTI DI CUI AL TITOLO III
Tariffe per l'anno 2011
9. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere
dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6:
Tabella 6
-------------------------------------------------
Intervallo di potenza Tariffa corrispondente
[kW] [€/kWh]
-------------------------------------------------
1 <= P <= 20 0,427
-------------------------------------------------
20 < P <= 200 0,388
-------------------------------------------------
P > 200 0,359
-------------------------------------------------
Tariffe per l'anno 2012
10. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono
individuate dalla tabella 7:
Tabella 7
------------------------------------------------------------
1° semestre 2012 2° semestre 2012
------------------------------------------------------------
Intervallo di Tariffa Tariffa
potenza corrispondente corrispondente
------------------------------------------------------------
[kW] [€/kWh] [€/kWh]
------------------------------------------------------------
1 <= P <= 20 0,418 0,410
------------------------------------------------------------
20 < P <= 200 0,380 0,373
------------------------------------------------------------
P > 200 0,352 0,345
------------------------------------------------------------
Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi
successivi
11. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore
onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico.
Sulla quota di energia autoconsumata e'
attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate
dalla tabella 8:
Tabella 8
------------------------------------------------------------
Intervallo di Tariffa Tariffa
potenza onnicomprensiva autoconsumo
------------------------------------------------------------
[kW] [kWh] [€/kWh]
------------------------------------------------------------
1 <= P <= 20 0,543 0,398
20 < P <= 200 0,464 0,361
P > 200 0,432 0,334
------------------------------------------------------------
12. Le riduzione programmate per i semestri
successivi sono individuate dalla tabella 9 e sono applicate alle
tariffe vigenti nel semestre precedente:
Tabella 9
---------------------------------------------------
1° semestre 2° semestre
---------------------------------------------------
2013 3%
---------------------------------------------------
2014 4% 4%
---------------------------------------------------
13. Le tariffe di ciascun semestre possono
essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla
tabella 9 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che
entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione
aggiuntiva eventualmente applicata e' stabilita, nel solo caso in
cui risulti C > C 0 , sulla base della formula riportata: dove:
C - C 0
d eff,i = d i + --------- x d i+1
C 0
d eff, i = riduzione % effettiva per
il semestre i;
d i = riduzione programmata per il
semestre i;
d i+1 = riduzione programmata per il
semestre i+1;
C= Costo annuo della potenza installata nel
periodo di osservazione;
C 0 = Costo indicativo annuo della
potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito
dall'art. 4.
14. Il periodo di osservazione e' il periodo di
6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre
di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.
15. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di
osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.
16. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al
titolo III accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al
titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli
obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4.
Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso
titolo III.
IMPIANTI DI CUI AL TITOLO IV
Tariffe per l'anno 2011
17. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere
dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10:
Tabella 10
-------------------------------------------------
Intervallo di potenza Tariffa corrispondente
[kW] [€/kWh]
-------------------------------------------------
1 <= P <= 200 0,359
-------------------------------------------------
200 < P <= 1000 0,310
-------------------------------------------------
P > 1000 0,272
-------------------------------------------------
Tariffe per l'anno 2012
18. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono
individuate dalla tabella 11:
Tabella 11
------------------------------------------------------------
1° semestre 2012 2° semestre 2012
------------------------------------------------------------
Intervallo di Tariffa Tariffa
potenza corrispondente corrispondente
------------------------------------------------------------
[kW] [€/kWh] [€/kWh]
------------------------------------------------------------
1 <= P <= 200 0,352 0,345
------------------------------------------------------------
200 < P <= 1000 0,304 0,298
------------------------------------------------------------
P > 1000 0,266 0,261
------------------------------------------------------------
Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi
successivi
19. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore
onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico.
Sulla quota di energia autoconsumata e'
attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate
dalla tabella 12:
Tabella 12
------------------------------------------------------------
Tariffa Tariffa
onnicomprensiva autoconsumo
------------------------------------------------------------
[kW] [kWh] [€/kWh]
------------------------------------------------------------
1 <= P <= 200 0,437 0,334
------------------------------------------------------------
200 < P <= 1000 0,387 0,289
------------------------------------------------------------
P > 1000 0,331 0,253
------------------------------------------------------------
20. Le riduzione programmate per i semestri
successivi sono individuate dalla tabella 13 e sono applicate alle
tariffe vigenti nel semestre precedente:
Tabella 13
---------------------------------------------------
1° semestre 2° semestre
---------------------------------------------------
2013 3%
---------------------------------------------------
2014 4% 4%
---------------------------------------------------
21. Le tariffe di ciascun semestre possono
essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla
tabella 13 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che
entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione
aggiuntiva eventualmente applicata e' stabilita, nel solo caso in
cui risulti C > C 0 , sulla base della formula riportata: dove:
C - C 0
d eff,i = d i + --------- x d i+1
C 0
d eff, i = riduzione % effettiva per
il semestre i;
d i = riduzione programmata per il
semestre i;
d i+1 = riduzione programmata per il
semestre i+1;
C= Costo annuo della potenza installata nel
periodo di osservazione;
C 0 = Costo indicativo annuo della
potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito
dall'art. 4.
22. Il periodo di osservazione e' il periodo di
6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre
di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.
23. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine
di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre
successivo.
24. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al
titolo IV accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al
titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli
obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4.
Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso
titolo III.
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